di Epheso
Principali Novità sulle Pensioni del 2022
Sono di limitato rilievo le novità previdenziali introdotte dalla recente finanziaria L 234/2022. L’atteso intervento strutturale è posticipato a data da definire. Per questo giro, gli interventi si limitano principalmente a due piccole proroghe: “Quota 102” e “Opzione Donna”.
Per il 2022 non si può evitare di considerare l’evoluzione del quadro macroeconomico, condizionato dallo stravolgimento dell’emergenza Covid. L’andamento negativo inizia ad incidere sulle prestazioni per tramite dei meccanismi automatici di rivalutazione del calcolo contributivo legato al PIL e di perequazione delle pensioni legate al tasso di inflazione. Il combinato disposto del crollo del PIL 2020 e la ricomparsa dell’inflazione al 1,9% mette a dura prova le clausole di garanzia in termini di tutela del potere d’acquisto delle prestazioni previdenziali, sia per le pensioni in essere sia per quelle a venire.
Di particolare impatto nel 2022 sono anche le modifiche delle imposte sui redditi che a consuntivo producono un alleggerimento dell’imposizione nell’ordine del 1% - 2% variabile e concentrato su redditi da 35.000 a 70.000.
Vediamo più in dettaglio i vari interventi:
Invariati i requisiti principali di pensionamento
Nulla cambia nel 2022 per i requisiti di vecchiaia e pensione anticipata. Si può ottenere la pensione di vecchiaia con 67 anni di età e 20 di contribuzione oppure in alternativa quella anticipata a qualsiasi età con 42 anni e 10 mesi per gli uomini e 41 anni e 10 mesi per le donne, più posticipo dato dalla cosiddetta finestra di 3 mesi.
Invariate anche le decorrenze di altri canali come i lavori gravosi, usuranti, Ape, ecc.
Quota 102 e 100
Sussiste anche nel 2022 il diritto alla pensione “quota 100” con 62 anni e 38 anni di contributi maturati entro il 31 dicembre 2021. Viene però introdotta la nuova “quota 102” con 64 anni e 38 anni di contributi se i requisiti sono raggiunti tra il 1° gennaio ed il 31 dicembre 2022. Resta ferma la finestra mobile di posticipo di tre mesi per i lavoratori del settore privato e di sei mesi per il settore pubblico.
La nuova quota 102 pertanto, vale per i nati entro il 1958 che maturano i 38 anni di contributi nel 2022. Rispetto alla quota 100, sono esclusi da questo canale i nati nel 1959 che non sono riusciti a maturare i 38 anni entro il 2021.
Opzione donna
Si rinnova anche quest’anno “l'opzione donna” per le lavoratrici che hanno raggiunto i 58 anni (59 se autonome) con 35 anni di contributi entro il 31 dicembre 2021 a condizione che optino per il ricalcolo della pensione con il sistema contributivo.
Rivalutazione del montante contributivo
L’andamento fortemente negativo del Pil nel 2020 (-8,9%) determinerà una mancata rivalutazione del montante contributivo per il 2021. Per effetto di una specifica clausola di salvaguardia introdotta nel 2015 il montante contributivo accreditato al 31 dicembre 2020 per i lavoratori che andranno in pensione dal 1° gennaio 2022 rimarrà immutato.
La clausola di salvaguardia prevede però che al prossimo coefficiente positivo, si applichi una decurtazione nella misura pari a 0,0215%.
Conviene rammentare che il coefficiente di rivalutazione è dato dalla media mobile dei tassi nominali di variazione del PIL del quinquennio antecedente. Pertanto il crollo del 2020 che inizia quest’anno a fare parte di questa media, permarrà con il suo effetto negativo per altri 4 anni. Si spera che una rapida ripresa economica, come quella del 2021, ne possa circoscrivere gli effetti negativi.
Sicuramente, nel calcolo contributivo, non è un fattore positivo l’eventuale rialzo dell’inflazione. Anche se la rivalutazione non può ridurre nominalmente l’importo del montante (coefficiente fermo a 1 da clausola di garanzia), in presenza di una inflazione sostenuta, il valore a parità di potere d’acquisto del montante accumulato tende a diminuire nella sessa misura dell’inflazione.
Perequazione automatica delle pensioni in pagamento
In prima approssimazione INPS comunica che le pensioni in pagamento debbano essere rivalutate del 1,7% rispetto ai valori del 2021. Considerando l’andamento dell’inflazione negli ultimi mesi dell’anno, questa stima preliminare della rivalutazione sarà probabilmente elevata di un ulteriore 0,2% in fase di certificazione dell’Indice dei Prezzi al Consumo.
Nella stessa misura del 1,7% sono rivalutati anche i trattamenti minimi di pensione (524,34 €/mese), l’assegno sociale, le pensioni civili, ecc.
Non tutte le pensioni possono ottenere la perequazione in misura completa. All’aumentare dell’importo di pensione, la perequazione si riduce. Conviene rammentare che dal 2022 si torna alla perequazione per fasce di importo della pensione, anziché quella attribuita all’intero importo usata negli anni recenti. Più precisamente la perequazione per fasce vigenti sarà la seguente:
- 1,700% per la quota di pensione fino a 4 volte il trattamento minimo;
- 1,530% per la quota di pensione compresa tra 4 e 5 volte il trattamento minimo;
- 1,275% per la quota di pensione oltre 5 volte il trattamento minimo
La leva fiscale
Il provvedimento di maggiore impatto redistributivo per il 2022 è quello realizzato dalla rimodulazione delle imposte IRPEF. Anche se questo intervento non è circoscritto all’ambito previdenziale, l’alleggerimento della pressione fiscale incide direttamente sull’importo delle pensioni.
Rimodulazione delle aliquote
Dall’anno fiscale 2022 la progressività dell’imposta IRPEF è rimodulata: gli scaglioni dell'imposta da cinque scendono a quattro, a cui corrispondono le seguenti aliquote: del 23%, fino a 15 mila euro; 25% oltre tale limite a fino a 28 mila euro; 35%, oltre tale limite e fino a 50 mila euro; 43% sulla parte di reddito oltre 50 mila euro.
Detrazione sui redditi da pensione
La detrazione per redditi imponibili fino a 8.500 € sale a 1.955 €. Nella fascia da 8.500 € fino a 28.000 € si riduce da 1.955 € a 700 € in modo proporzionale. Nella ulteriore fascia da 28.000 € a 50.000 € da 700 € scende proporzionalmente a zero.
Detrazioni per familiari a carico
Anche se la condizione non è tipica dei pensionati, conviene rammentare che dal 2022 sono abolite le detrazioni per figli a carico, che confluiscono nell’Assegno Unico Universale. Il sussidio ingloba tutti gli aiuti esistenti per figli dal settimo mese di gravidanza fino al compimento dei 21 anni di età. L’importo mensile parte da un minimo di 50 euro, per aumentare proporzionalmente in base alla fascia ISEE (Indicatore Situazione Economica Equivalente - pro-capite) fino alla somma massima di 175 euro mensili. L’intervallo di variazione proporzionale è da un tetto ISEE di 40.000 € al minimo di 15.000 € per il quale vale l’importo massimo.